Contributo di soggiorno nella città di Roma Capitale
Contatti
Orario
In vigore dal 1° gennaio 2011
Per maggiori informazioni gli operatori delle strutture ricettive possono rivolgersi al
Dipartimento Risorse Economiche - Viale Ostiense 131 L
e-mail: contributosoggiorno@comune.roma.it">contributosoggiorno@comune.roma.it
Sito http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=dip_risorse_economiche.wp&ahew=jp_pagecode
Descrizione
Come già avviene in quasi tutte le altre grandi destinazioni turistiche, anche a Roma dal 1° gennaio del 2011, i turisti in visita nella capitale contribuiscono con una piccola somma alle spese per i servizi a loro destinati, fino ad oggi sostenute soltanto dai contribuenti romani.
A stabilirlo è la delibera consiliare n. 67 del 28/29 luglio 2010 che recepisce una norma di carattere nazionale specifica per la città di Roma.
L'applicazione di questa norma garantirà una migliore qualità dei servizi al turista e quindi una migliore accoglienza nella città.
Ad eccezione degli ostelli della gioventù, il contributo si pagherà al momento del check out:
- strutture ricettive all'aria a aperta - campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea € 1,00 a persona per un massimo di 5 pernottamenti consecutivi.
- agriturismo, B&B, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie (e istituti religiosi), residenze turistiche alberghiere e alberghi a 1,2,3 stelle, nella misura di € 2,00 a persona per ogni notte di permanenza, per un massimo di 10 pernottamenti consecutivi;
- negli alberghi a 4 e 5 stelle il contributo sarà di € 3,00 a persona per ogni notte di permanenza, per un massimo di 10 pernottamenti consecutivi.
Sono esentati dal pagamento:
- minori entro il decimo anno di età
- coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù
- i malati e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Sono, altresì, esenti dal contributo di soggiorno i genitori accompagnatori di malati minori di diciotto anni. Il paziente o l’accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente”.
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.
- il personale appartenente alla Polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 magggio 1940, n. 635.
- le strutture ricettive di qualunque tipo, che insistono nell'enclave extraurbano di Roma Capitale denominata: frazione territoriale di Polline e Martignano.
La delibera prevede inoltre:
- l'applicazione del contributo di € 1,00 sul biglietto d'ingresso dei musei comunali;
Con successiva delibera n. 66 del 22/09/2011 si è inoltre stabilito che gli stabilimenti balneari di Ostia, i bus turistici e i battelli sul Tevere partecipano al contributo di soggiorno con un versamento forfettario sulla base delle presenze sul territorio di Roma Capitale dei soggetti non residenti che usufruiscono di questi servizi;
Documenti e modulistica sul sito
http://www.turismoroma.it/?p=30
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PER I GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE
Secondo quanto previsto dal Regolamento sul contributo di soggiorno, all'art. 5 (obblighi di comunicazione) e all'art. 6 (Versamenti), i gestori delle strutture ricettive, per poter comunicare all'amministrazione capitolina il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente e per versare l'importo riscosso relativo al contributo di soggiorno, devono:
- 1) se persone fisiche, registrarsi sul portale di Roma Capitale www.comune.roma.it secondo l'indicata procedura. Con i dati ottenuti accedere ai servizi on line del portale ed entrare nella sezione riservata al contributo di soggiorno.
- 2) se persone giuridiche, registrarsi al portale www.tributi.comune.roma.it
Qualora l'utente dovesse smarrire la propria password, potrà ottenerne una nuova accedendo alla home del sito www.comune.roma.it
nella pagina "Il tuo profilo".
Il termine di scadenza per la presentazione della Comunicazione obbligatoria relativa al numero dei pernottamenti dei primi 2 trimestri, eccezionalmente accorpati, è stato prorogato al 31 agosto 2011 www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?contentId=NEW205608&jp_pagecode=newsview.wp&ahew=contentId:jp_pagecode
Attenzione, nessuna proroga è stata disposta per il termine di scadenza del pagamento del contributo.
Le somme riscosse dall’1 gennaio al 30 giugno 2011, devono essere versate entro il 31 luglio 2011 (scadenza prorogata al 31 agosto 2011). I successivi versamenti dovranno essere effettuati, invece, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare: ad es.
- 16 aprile 2012
- 16 luglio 2012
- 16 ottobre 2012
I versamenti all’Amministrazione Capitolina delle somme riscosse dal gestore possono essere effettuati tramite le procedure informatiche attivate sul sito web di Roma.
Si rende noto, altresì, che, nelle more della messa in esercizio dei servizi di presentazione della dichiarazione, come previsto dal Regolamento, è stata attivata la possibilità di effettuare dei pagamenti in acconto. I gestori delle strutture ricettive che lo ritengano opportuno, quindi, possono effettuare versamenti parziali prima della scadenza del 30 luglio e, successivamente, prima della conclusione di ogni trimestre.
Per effettuare il versamento in acconto l’impresa/persona fisica fornitore del servizio di pernottamento deve identificarsi al Portale di Roma Capitale accedendo al sito www.tributi.comune.roma.it.
Ad ogni buon conto, si precisa che l’identificazione consiste nel riempimento di un form ed il successivo inoltro di un fax ad un numero dedicato.
Il gestore, una volta autenticato, accede al Portale Roma Pagamenti e seleziona la voce Acconto Contributo di Soggiorno riempiendo i campi “data inizio periodo, data fine periodo, insegna, struttura ricettiva, importo da versare”.
Al momento della presentazione della comunicazione obbligatoria i versamenti così effettuati vengono in maniera automatica riportatati sulla comunicazione e vengono scomputati dal totale dovuto per il periodo. In questa modalità la riconciliazione debito-credito è automatica e immediata (con Salvo Buon Fine su Rid Online –12gg lavorativi)
I pagamenti potranno avvenire tramite:
- il portale web previa autenticazione. Gli strumenti di pagamento a disposizione sono:
1. la carta di credito per importi fino ad un massimo di € 516 ( commissione pari all’1,5% )
2. l’addebito in conto corrente bancario (Rid on line ) senza commissioni e quindi senza costi aggiuntivi per la struttura. Se si vuole utilizzare tale sistema occorre aderire, una volta identificati al portale, al servizio rid on line che necessita di 12 giorni lavorativi. Si consiglia pertanto per chi volesse utilizzare tale modalità procedere il prima possibile all’adesione al servizio. Per il pagamento tramite rid on line non vi è limite di versamento ( esclusivamente il tetto di € 500.000,00 che sulla base della normativa vigente può essere superato previa autorizzazione da parte della Banca d’Italia ).
3. Conto corrente conto postale n. 9321619 intestato a ROMA CAPITALE – Contributo di soggiorno, viale Ostiense 131-L 00154 – ROMA, IBAN: IT-79-R-07601-03200-000009321619
Merita inoltre ricordare che il contributo in questione, conformemente al parere reso dall’Agenzia delle Entrate, ha natura tributaria ed è obbligatorio. Da ciò discende che in caso di omesso versamento da parte del cliente, unico soggetto passivo dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalla legge. Giova però richiamare l’ attenzione sul fondamentale ruolo di intermediazione di cui i gestori sono investiti affinché possano realizzarsi appieno gli obiettivi attesi in termini di maggiore introito e, dunque, di potenziamento dell’ accoglienza turistica e dei servizi urbani, presupposti per cui è stato introdotto il contributo di soggiorno.
Si precisa infine che l’Amministrazione sta effettuando, con il supporto degli organi preposti, una puntuale attività di vigilanza e controllo, verificando anche i dati sulle presenze nelle strutture ricettive. Al fine di agevolare le attività di tali verifiche, si raccomanda, pertanto, la massima cura nella conservazione della documentazione attestante il diritto dei clienti all’esenzione dal contributo oltre che, naturalmente, delle ricevute (fiscali o non).
Per ulteriori chiarimenti si rinvia al numero 060608 e ai siti www.comune.roma.it e www.turismoroma.it e si informa che il Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale ha già attivato anche l’ indirizzo mail dedicato, contributosoggiorno@comune.roma.it.
Domande frequenti
http://www.turismoroma.it/wp-content/uploads/2011/07/Domande_frequenti.pdf
Ulteriori chiarimenti sul contributo di soggiorno
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/circ_contributo_soggiorno.pdf