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Data: 26/11/20

Orario

Giovedì 26 novembre 2020
dalle ore 7.30 alle 20.30

Divieto di circolazione per moto e motorini Euro 0-1 e auto a benzina Euro 2 nella Fascia Verde

Contatti

Descrizione

Il ciclo di monitoraggio della qualità dell'aria del 24 novembre, ha rilevato il superamento del valore limite giornaliero di PM10 previsto dalla normativa vigente nelle stazioni di Cinecittà, Fermi e Tiburtina. Con Ordinanza della Sindaca n. 236/2020 è stato adottato un provvedimento di stop alla circolazione dei veicoli più inquinanti, dalle ore 7.30 alle 20.30.

Si evidenzia che le misure di contenimento si riferiscono anche ad altre fonti emissive (es. impianti termici) sull’intero territorio comunale.

L'Ordinanza della Sindaca n. 236 del 25 novembre 2020 stabilisce: nella giornata del 26 novembre 2020, nella Z.T.L. “Fascia Verde”, oltre ai divieti già previsti dalla D.C.S. n. 4/2015, il divieto della circolazione veicolare privata, nella Z.T.L. “Fascia Verde” del P.G.T.U. (come in Allegato I, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), dalle ore 7.30 alle ore 20.30, per le seguenti tipologie veicolari:

- ciclomotori e motoveicoli “PRE-EURO 1” ed “EURO 1”, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CE - fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE – fase A e successive);

- autoveicoli alimentati a benzina “EURO 2” (ovvero non conformi alla Direttiva 98/69/CE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CE – Riga A e successive).

Elenco di tutte le categorie veicolari derogate/esentate

Inoltre - sempre nella giornata del 26 novembre 2020 - si dispone che sull’intero territorio comunale gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti vengano gestiti in modo che, durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito (massimo 12 ore) non siano superati i seguenti valori massimi di temperatura dell’aria negli ambienti:

- 18°C negli edifici classificati, in base all’art.3 del D.P.R. n. 412/93, nelle categorie E.1, E.2, E.4, E.5 ed E.6;
- 17°C negli edifici classificati, in base all’art.3 del D.P.R. n. 412/93, nella categoria E.8.

Tali disposizioni, quindi, non si applicano agli edifici rientranti nella categoria E.3 (ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili) ed E.7 (scuole e assimilabili).

Parole chiave

Data di ultima verifica: 26/11/20 08:50